Statuto
DENOMINAZIONE
1) L'Associazione è denominata "CLUB ITALIANO DI ECOENDOSCOPIA", in inglese "ITALIAN ENDOSONOGRAPHY CLUB" e in forma abbreviata “IEC”.
SEDE
2) L'Associazione ha sede in Roma.
DURATA
3) L'Associazione ha durata illimitata.
SCOPO
4) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha per oggetto la prevenzione, la tutela della salute, la diagnosi precoce e il trattamento di tutte le patologie che possono beneficiare dell'utilizzo della Ecoendoscopia e di tutte le metodiche ad essa correlate, che si esplicherà con i seguenti obiettivi:
a) Sviluppare e diffondere la conoscenza di queste metodiche.
b) Assistenza sanitaria.
c) Formazione e organizzazione di convegni e corsi al fine di un migliore aggiornamento dei Medici e degli Infermieri.
d) Promozione e sovvenzione della partecipazione dei soci a congressi e corsi.
e) Ricerca scientifica nel settore.
f) Bandire borse di studio e premi di ricerca, finanziare contratti libero professionali con le Aziende Sanitarie Locali e ruoli universitari ed assegni di ricerca con gli Atenei.
L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, promuovere e stringere relazioni nazionali ed internazionali con società e club scientifici che abbiano finalità analoghe.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto annuale della gestione.
SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
5) Sono soci della Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, in quanto condividano gli scopi della Associazione e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento.
I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
a) soci Fondatori, coloro che risultano tali dall'atto costitutivo e sono in regola con il pagamento della quota annuale;
b) soci Ordinari, coloro che sono stati ammessi a far parte della Associazione e sono in regola con il pagamento della quota annuale.
L'ammissione dei soci Ordinari avviene per domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci.
L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'eventuale rifiuto non deve essere motivato.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti della Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
6) L’adesione alla Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.
I soci si impegnano ad accettare lo statuto della Associazione ed eventuali Regolamenti attuativi.
Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni della Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
- lo scioglimento della Associazione;
- il decesso del socio;
- il recesso da parte del socio, comunicata in forma scritta alla Associazione;
- l’esclusione per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del c.c., deliberata dall’Assemblea dei soci;
- l’esclusione per mancato pagamento del contributo associativo entro un anno dal termine previsto, deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci che abbiano esercitato il recesso o che sono stati esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono vantare alcun diritto sui contributi versati e sul patrimonio della Associazione.
Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto con l'Associazione, è quello indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato alla stessa mediante posta elettronica o fax.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
7) I soci sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura ed entro il termine stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il socio non in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettantigli come tale.
Il versamento del contributo annuale non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla ripetizione del contributo annuale, anche facoltativo, versato alla Associazione.
PATRIMONIO
8) Il patrimonio della Associazione è costituito da:
- beni, mobili e immobili, di proprietà della Associazione;
- contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- eventuali riserve costituite con avanzi di bilancio.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative annuali versate dai soci;
- da contributi e versamenti volontari dei soci;
- da contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;
- da contributi di organismi internazionali;
- da proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
9) Sono organi della Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
10) L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, che deve provvedervi anche su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o dei Revisori, i quali avranno altresì la facoltà di convocarle in caso d'inerzia del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica e, in carenza di essa, via FAX, spedite a ciascuno dei soci e dei Revisori almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza di quest’ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti.
Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario, da inserire in apposita raccolta cronologica.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. Hanno altresì diritto di intervenire all'assemblea i Revisori.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di un socio.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
11) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale accompagnato dalla relazione dei Revisori.
L'assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina dei Revisori;
- all’esclusione dei soci per gravi motivi;
- ad ogni altro argomento che venga proposto all'ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno due ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
12) L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.
L’assemblea straordinaria di modifica dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno due ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria di scioglimento della Associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri, che durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due membri e, comunque, non meno di tre volte all'anno.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza di quest’ultimo, da uno degli intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserire in apposita raccolta cronologica.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.
Ogniqualvolta vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, per decadenza dalla carica, dimissioni, decesso, o altri motivi, deve essere convocata senza indugio un'apposita assemblea per la nomina del membro mancante, il quale durerà in carica per quattro anni.
14) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno dei suoi membri.
In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali della Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione per mancato pagamento della quota associativa, predispone il bilancio d'esercizio e la
relazione annuale sull'esercizio della gestione.
Il Consiglio Direttivo individua tra i soci un referente per ogni regione o aggregato di regioni, in base alla numerosità dei soci.
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
15) Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario nell’ambito dei membri in carica.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.
Il Segretario dura in carica due anni e può essere rinnovato alla scadenza del mandato.
Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.
In caso di comprovata impossibilità definitiva del Presidente ad esercitare le sue funzioni, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente.
Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee dei soci e del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
TESORIERE
16) Il Consiglio Direttivo provvede a nominare un Tesoriere, nell’ambito dei soci in regola, che dura in carica quattro anni e può essere rinnovato alla scadenza del mandato.
Al Tesoriere è delegata la custodia delle somme e dei valori della Associazione, la gestione degli incassi e dei pagamenti, l’esecuzione di tutte le operazione di cassa e di banca, nonché l’aggiornamento della relativa contabilità.
REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI
17) Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della Associazione può essere affidato a un
Revisore unico oppure a un Collegio dei Revisori.
Il Revisore unico, da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui almeno uno - che assumerà le funzioni di Presidente - da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
L’organo di controllo vigila sulla situazione amministrativa, economica e finanziaria della
Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, effettua le verifiche di cassa, esamina la proposta di bilancio.
Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all’Assemblea, in ordine all’attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo. Copia della relazione deve essere inviata al Consiglio Direttivo prima della presentazione all’Assemblea.
L’organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
18) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone per tempo il progetto di bilancio d'esercizio da trasmettere in copia all’organo di controllo affinché possa formulare le proprie osservazioni e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea determina altresì la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi sociali ovvero assegnati a fondi di riserva o riportati a nuovo.
Il progetto di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, e il bilancio approvato devono essere tenuti presso la sede della Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, che, per
legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
19) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Associazione provvede altresì alla nomina del o dei liquidatori e, se lo ritiene opportuno, a stabilire i criteri di massima per la liquidazione.
L'eventuale patrimonio che residuerà alla fine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
NORME APPLICABILI
20) Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.
NORME TRANSITORIE
21) All’entrata in vigore del presente Statuto, gli organi sociali restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
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